Quando Pietro depone le chiavi

Posté par atempodiblog le 21 février 2013

Dalle ore 20 e un minuto del 28 febbraio, come dovremo chiamare Benedetto XVI? Chi sarà? Non è un fatto puramente formale, quindi irrisorio. Al contrario il nome – l’appellativo – sarà gravido di sostanza e di conseguenze. E in questa circostanza il diritto canonico si rivela materia tutt’altro che arida. «Semmai è uno degli strumenti per rinnovare la Chiesa. Dirò di più: probabilmente, la separazione tra teologi e canonisti avvenuta con il Concilio ha contribuito a tagliare le gambe al Concilio stesso, impedendogli di dotarsi degli strumenti di attuazione adeguati per camminare». Carlo Fantappiè ne è convinto e pazienza se qualcuno penserà che è «di parte», in quanto ordinario di Diritto canonico alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. In questi giorni Fantappiè ha avuto occasione di fare ricerche nella biblioteca della Pontificia Università Gregoriana, dove sta tenendo un corso da professore invitato. «E ne ho approfittato per indagare sulla rinuncia di papa Ratzinger».

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Che cosa ha scoperto? Di Celestino V è stato ormai detto tutto…
In effetti è l’unico esempio di vera rinuncia, almeno in parte analoga a quella di Benedetto XVI. E Celestino V, prima di prendere la sua decisione, si consultò con un gruppo di canonisti. Da tempo l’impegno dei canonisti era stato diretto a sempre meglio definire la liceità della rinuncia.

Erano casi tanto frequenti?
Nel XII secolo i canonisti si rifanno a dei precedenti allora ritenuti validi, ma in realtà falsi, che vanno da Clemente I a Liberio, dal I al IV secolo. L’unica « vera » rinuncia sembra quella di papa Ponziano (231-235), deportato nelle miniere sarde per ordine dell’imperatore; qui avrebbe abdicato per non lasciare la Chiesa senza pastore. Altri casi si segnalano tra VII e XI secolo, con Martino I, Benedetto V e Giovanni XVIII, ma sono parvenze di rinuncia o deposizioni. Poi ci sono le lotte per le investiture, una storia complessa. Fino alla riforma di papa Gregorio VII, l’elezione del Papa spettava al popolo romano e la competizione tra le famiglie patrizie era spietata, vere e proprie campagne elettorali con spese enormi. Dal 1059 l’elezione viene affidata al collegio dei cardinali e da quel momento l’eventuale rinuncia dev’essere comunicata a loro, come ha fatto Benedetto XVI.

Una vicenda terribilmente complessa. È possibile sintetizzarla?
Andiamo direttamente a Uguccione da Pisa, canonista. È lui, verso il 1190, a stabilire che i motivi leciti per la rinuncia sono tre: il desiderio di ritirarsi a vita monastica, la vecchiaia, la malattia. A chiunque è permesso rinunciare ma, attenzione, non senza aver valutato il bonum commune ecclesiae: il Papa, con il suo gesto, non deve danneggiare nessuno e deve tendere al bene della Chiesa universale.

Vengono in mente le parole di papa Ratzinger nel libro intervista di Seewald, del 2010…
Vengono in mente soprattutto le parole dette in latino al Concistoro: Uguccione rimanda al « foro interno », alla coscienza del Pontefice. Va evitata una rinuncia irresponsabile che metterebbe il Papa nella condizione di peccare mortalmente. Già allora si pone il problema di discernere il principio del diritto alla rinuncia dall’arbitrio della rinuncia medesima. Ciascun vescovo, consacrato a una Chiesa particolare, è come se stipulasse un « matrimonio spirituale » con la Chiesa stessa, in un legame indissolubile fino alla morte. Ma poi le cose cambiano…

Fine dell’indissolubilità del legame?
I canonisti del XIII secolo leggono la possibile rinuncia in un altro modo, legandola alle prerogative del Pontefice stesso. Se il Papa può tutto, da autentico monarca ha necessariamente anche il diritto di dimettersi, perché non ha limiti. La rinuncia va comunicata ai cardinali, ma non è necessario che sia da essi accolta. E non è finita…

Delle condizioni dovranno pur esserci…
Infatti. Per estensione, la rinuncia è valida in sei casi, che vanno dalla prostrazione fisica alla demenza fino al grave scandalum. Si escludono la codardia o la volontà di sottrarsi a una persecuzione incombente. E arriviamo a Celestino V.

A quali cause si appella?
A più d’una. È il 13 dicembre 1294. Davanti al collegio cardinalizio, Calestino V richiama queste motivazioni canoniche: inadeguatezza, debolezza fisica, defectus scientiae (scarsa cultura) e zelum melioris vitae (desiderio di vita monastica). La comunicazione della rinuncia, allora, faceva cadere hic et nunc il Papa dall’ufficio; Ratzinger invece ha separato le due cose. Il rituale è descritto da una fonte coeva, l’Historia anglicana del monaco inglese Bartolomeo de Cotton. Un rito altamente simbolico: «Discese dalla cattedra, prese la tiara dal capo e la pose per terra; e mantello anello e tutto se ne spogliò di fronte ai cardinali stupefatti, lasciò la sala, tornò in camera, si vestì dell’abito del suo ordine monastico e si sedette sull’ultimo gradino del trono papale». Come dire: ecco, mi sono retrocesso.

E oggi? Che cosa dice il diritto canonico?
Non è cambiato quasi nulla. Le formulazioni dei codici del 1917 e del 1983 sono molto semplici. La dottrina medievale e moderna aggiunge che non è possibile un co-papato, il Papa che rinuncia non può tornare cardinale se non con una nuova nomina, rinuncia a titoli e prerogative, rimane vescovo ma senza una diocesi dove esercitare la sua giurisdizione, mantiene i poteri sacri. Paradossalmente, se volesse consacrare un sacerdote, dovrebbe chiedere il permesso al vescovo della diocesi in cui si trovasse.

Quindi, come chiamarlo?
Non è semplice. Sappiamo come chiamare il vescovo che lascia a 75 anni: un tempo «iam episcopus», oggi «emerito», una formulazione né teologica né canonistica, ma mutuata dalla tradizione accademica.

Ratzinger potrebbe dunque essere «vescovo emerito di Roma»?
Se così si facesse, verrebbe accreditata in modo indiretto la teoria che anche il vescovo di Roma a 75 anni dovrebbe presentare le dimissioni. Attenzione, il titolo non è neutro! E sono convinto che non si dovrebbe smarrire la differenza sostanziale tra l’ufficio di un qualsiasi vescovo e quello del vescovo di Roma, dotato di un carisma proprio. Il pericolo è di svilire la funzione unica del ministero petrino. E di trasformare il papato in un ufficio funzionariale e burocratico.

Qualcuno ha detto: i prossimi Papi saranno come degli amministratori delegati della Spa Chiesa…
Sarebbe errato oltre che ridicolo, per questo l’appellativo da attribuirgli è così delicato.

E allora, come chiamare il Pontefice dopo il 28 febbraio?
Come si fece un tempo, forse: «Pietro del Morrone già Celestino V»… Per analogia, avremmo «Joseph Ratzinger già Romano Pontefice». O qualcosa di simile. L’importante è che la funzione non delegata di pastore universale non vada perduta.

di Umberto Folena – Avvenire

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